Contenuto
- Lezione 22 – Tribunale per il recupero dei crediti (DRT), CR (CR) e CS (CS) Finale
- Legge Rddbfi del 1993 e legge Sarfaesi | Diritto bancario e assicurativo
- Regolamento finanziario: Dai fallimenti bancari al cambiamento climatico
- IBPS SO Law | Legge sul recupero dei crediti e sul fallimento, 1993
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Lezione 22 – Tribunale per il recupero dei crediti (DRT), CR (CR) e CS (CS) Finale
Il Banking Act del 1933 (Pub.L. 73-66, 48 Stat. 162, promulgato il 16 giugno 1933) è stato uno statuto emanato dal Congresso degli Stati Uniti che ha istituito la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e ha imposto varie altre riforme bancarie.[1] L’intera legge è spesso indicata come Glass-Steagall Act, dal nome dei suoi sponsor congressuali, il senatore Carter Glass (D) della Virginia e il rappresentante Henry B. Steagall (D) dell’Alabama. Il termine “Glass-Steagall Act”, tuttavia, è più spesso utilizzato per indicare quattro disposizioni della legge bancaria del 1933 che limitavano le attività sui titoli delle banche commerciali e le affiliazioni tra banche commerciali e società di intermediazione mobiliare.[2] Questo significato limitato del termine è descritto nell’articolo sulla legislazione Glass-Steagall.
Sebbene la legge bancaria del 1933 rispondesse ai progetti del Congresso e, almeno per quanto riguarda le disposizioni sull’assicurazione dei depositi, fosse stata osteggiata dall’amministrazione di Franklin Delano Roosevelt, in seguito fu considerata parte del New Deal.[5] L’assicurazione dei depositi e molte altre disposizioni della legge furono criticate durante l’esame del Congresso. [6] L’intera legge è stata a lungo criticata per aver limitato la concorrenza e quindi incoraggiato un’industria bancaria inefficiente.[7] I sostenitori della legge la citano come la causa principale di un periodo di stabilità senza precedenti nel sistema bancario statunitense durante i quattro o, secondo alcuni, cinque decenni successivi al 1933.[8][9]
Legge Rddbfi del 1993 e legge Sarfaesi | Diritto bancario e assicurativo
Poiché il Lussemburgo è uno Stato membro dell’UE, le normative bancarie europee sono applicabili anche agli istituti di credito lussemburghesi, in particolare il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e successive modifiche (CRR). La legge bancaria recepisce nell’ordinamento lussemburghese, tra l’altro, la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e successive modifiche (CRD).
Si applicano inoltre numerose leggi e regolamenti specifici (sia a livello europeo che lussemburghese), a seconda delle attività svolte dagli istituti di credito lussemburghesi (ad esempio, servizi di investimento, cartolarizzazione, operazioni in derivati over-the-counter, operazioni di finanziamento tramite titoli, regolamentazione dei benchmark).
Gli istituti di credito lussemburghesi sono inoltre soggetti alla Legge del 18 dicembre 2015 sulle misure di risoluzione, risanamento e liquidazione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento e sui sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori, e successive modifiche (“Legge BRR”), che attua la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD); e alla Legge del 17 giugno 1992 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati degli enti creditizi disciplinati dal diritto lussemburghese, e successive modifiche (“Legge sui conti”).
Regolamento finanziario: Dai fallimenti bancari al cambiamento climatico
L’outsourcing è uno strumento importante per un gruppo finanziario per fornire servizi efficienti e adeguati ai propri clienti, in modo da poter assegnare il team più appropriato all’interno del gruppo per un determinato compito, consentendo anche di ottenere efficienze esternalizzando alcuni compiti a un fornitore di servizi terzo. Tuttavia, secondo la legge lussemburghese, il segreto professionale è un requisito fondamentale, soggetto a sanzioni penali a meno che la legge non preveda specifiche esenzioni. Un professionista lussemburghese del settore finanziario può esternalizzare attività solo se rispetta i requisiti del segreto professionale. Nel 2018, il legislatore lussemburghese ha modernizzato il regime per aiutare il Lussemburgo a diventare un hub per l’outsourcing da parte delle società del gruppo nel settore finanziario. In questo articolo consideriamo gli aspetti principali del regime di outsourcing nel settore finanziario lussemburghese, alla luce delle norme lussemburghesi sul segreto professionale.
L’articolo 41 della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario (la “legge sul settore finanziario”) stabilisce che un professionista lussemburghese del settore finanziario non può divulgare a terzi i dati riservati dei clienti. Questo principio è soggetto a sanzioni penali come previsto dall’articolo 458 del Codice penale lussemburghese.
IBPS SO Law | Legge sul recupero dei crediti e sul fallimento, 1993
Pertanto, il Ministero del Tesoro, nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’articolo 2(2) di tale legge e dall’articolo 2(2)(b) della legge sullo Spazio economico europeo del 1993(3) e di tutti gli altri poteri che gli consentono di farlo, emana i seguenti regolamenti: – Il presente regolamento modifica i regolamenti del 1992 sul coordinamento bancario (seconda direttiva del Consiglio) per dare effetto agli adeguamenti apportati alla seconda direttiva del Consiglio 89/646/CEE relativa al coordinamento bancario.
I presenti Regolamenti modificano i Regolamenti sul Coordinamento Bancario (Seconda Direttiva del Consiglio) del 1992 per dare effetto agli adattamenti apportati alla Seconda Direttiva 89/646/CEE del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L368 del 30.12.89, pag. 1) nella sua applicazione alla Comunità Economica Europea. ) nella sua applicazione allo Spazio economico europeo dal paragrafo 16 dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992 (Cm 2073), modificato dal protocollo di adeguamento dell’accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993 (Cm 2183). Lo Spazio economico europeo comprenderà il territorio degli Stati membri delle Comunità europee e quello di alcuni membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA). All’interno di questo spazio ci sarà la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali nella misura specificata nell’Accordo.