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Cruscotto dei rischi Eba
La giurisprudenza indiana in materia di vincoli per i non firmatari di un accordo arbitrale ha conosciuto un’evoluzione significativa nel corso degli anni, a partire dalla decisione Indowind Energy v Wescare (I) Ltd, in cui…
La maggior parte delle principali giurisdizioni del mondo consente agli azionisti di società quotate in borsa di presentare proposte all’ordine del giorno dell’assemblea generale nel rispetto di due categorie di vincoli, il cui rispetto è…
La maggior parte delle principali giurisdizioni del mondo consente agli azionisti di società quotate in borsa di presentare proposte all’ordine del giorno dell’assemblea generale subordinatamente a due categorie di vincoli, il cui rispetto è…
Quali sono i requisiti del terzo pilastro?
Il terzo pilastro prevede che le imprese rendano pubbliche le informazioni relative ai loro rischi, all’adeguatezza patrimoniale e alle politiche di gestione del rischio, con l’obiettivo di promuovere la disciplina di mercato.
Che cos’è il terzo pilastro dell’EBA?
Il pacchetto EBA ESG Pillar 3 contribuirà a colmare le lacune dell’attuale informativa ESG degli istituti a livello europeo, stabilendo requisiti di informativa obbligatori e coerenti, compresi modelli granulari, tabelle e istruzioni associate. Contribuirà inoltre a stabilire le migliori prassi a livello internazionale.
Che cos’è l’esercizio di trasparenza dell’EBA?
L’esercizio di trasparenza fa parte degli sforzi costanti dell’EBA per promuovere la trasparenza e la disciplina di mercato nel mercato finanziario dell’UE e integra le informazioni fornite dalle banche nell’ambito del terzo pilastro, come stabilito dalla direttiva UE sui requisiti patrimoniali (CRD).
Regolamento bancario UE
Gli standard propongono informazioni e KPI comparabili, tra cui un green asset ratio (GAR) e un banking book taxonomy alignment ratio (BTAR), come strumento per mostrare come gli istituti stiano integrando le considerazioni sulla sostenibilità nella loro gestione del rischio, nei loro modelli di business e nella loro strategia e il loro percorso verso gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.
Nello sviluppo di questo quadro di riferimento, l’EBA si è basata sulle raccomandazioni delle iniziative esistenti, come quelle della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) del Financial Stability Board (FSB), ma è andata oltre definendo modelli granulari vincolanti, tabelle e istruzioni, per garantire una maggiore coerenza, comparabilità e significatività delle informazioni fornite dagli istituti.
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la bozza finale delle norme tecniche di attuazione (ITS) sull’informativa del terzo pilastro sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG). La bozza finale degli ITS propone un’informativa comparabile per mostrare come i cambiamenti climatici possano esacerbare altri rischi all’interno dei bilanci degli istituti, come questi ultimi stiano mitigando tali rischi e i loro coefficienti, compreso il GAR, sulle esposizioni che finanziano attività allineate alla tassonomia, come quelle coerenti con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.
Esercizio di trasparenza dell’Eba
A seguito dei recenti aggiornamenti dei quadri normativi per gli enti creditizi e le imprese di investimento e della pubblicazione nel 2018 del piano d’azione della Commissione europea sulla finanza sostenibile, l’EBA sta attuando una nuova strategia politica sull’informativa degli enti nell’ambito del terzo pilastro che mira ad aumentare l’efficienza dell’informativa degli enti e a rafforzare la disciplina di mercato sviluppando un quadro completo con un’informativa coerente e comparabile. Inoltre, l’EBA intende promuovere la trasparenza sui rischi ambientali, sociali o di governance (ESG), incoraggiando gli istituti a rafforzare la loro gestione di questi rischi e promuovendo la consapevolezza del loro ruolo chiave nella transizione verso un’economia verde.
Autorità bancaria europea
1. 1. Nel contesto del rafforzamento dell’architettura del sistema monetario e finanziario internazionale, il Comitato interinale, nei comunicati dell’aprile e dell’ottobre 1998, ha invitato il Fondo a sviluppare un codice di pratiche di trasparenza per le politiche monetarie e finanziarie, in collaborazione con le istituzioni competenti. Il Fondo, in collaborazione con la Banca dei Regolamenti Internazionali e in consultazione con un gruppo rappresentativo di banche centrali, agenzie finanziarie, altre organizzazioni internazionali e regionali competenti1 ed esperti accademici selezionati, ha elaborato un Codice di buone pratiche sulla trasparenza delle politiche monetarie e finanziarie. Il Codice è parallelo al Codice di buone pratiche sulla trasparenza fiscale sviluppato dal Fondo e approvato dal Comitato interinale nell’aprile 1998.
2. Il Codice di buone pratiche sulla trasparenza delle politiche monetarie e finanziarie identifica le pratiche di trasparenza auspicabili per le banche centrali nella conduzione della politica monetaria e per le banche centrali e le altre agenzie finanziarie nella conduzione delle politiche finanziarie. Le definizioni di “banca centrale”, “agenzie finanziarie”, “politiche finanziarie” e “governo” utilizzate nel Codice sono riportate nell’allegato.